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D. LGS 24/2023: la nuova Direttiva Whistleblowing

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Di cosa di tratta ?
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Novità, sanzioni e date di scadenza per la messa in regola di pubblici e privati

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 Marzo, il D. LGS. 24/2023 predispone nuove regole circa il whistleblowing, ovvero la segnalazione di illeciti di cui un dipendente, collaboratore, professionista sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ad oggi, esistono ovviamente delle procedure legislative volte ad agevolare la pratica. Tali normative, tuttavia, sono state più volte tacciate di attribuire ai segnalanti (o whistleblower) una protezione inadeguata. Il nuovo decreto si rivela dunque un importante punto di svolta rispetto a quanto sino ad oggi previsto dalla normativa di settore. Approvato durante la seduta del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo, il nuovo documento prevede l’implemento delle pratiche già esistenti, l’introduzione di nuove discipline e tutele più blindate per i whistleblower. Per attuare le nuove disposizioni, sono state comunicate due deadline.

  • Per le realtà con una media di lavoratori dai 250 dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) in poi nell’ultimo anno, la data a cui fare riferimento è il 15 Luglio 2023.
  • Per le imprese con una media di almeno 50 lavoratori (a tempo determinato o indeterminato) in media nell’ultimo anno, invece, la scadenza è impostata per il 17 Dicembre 2023.

Nel caso in cui non si effettui l’aggiornamento entro tali date, sono state disposte pesanti sanzioni amministrative, il cui importo varierà in base alle singole situazioni.

Gli importi definiti vedono multe dai 5mila ai 30mila euro in caso di attività ritrosie, e importi tra i 10mila e i 50mila euro in caso di mancata implementazione dei canali di segnalazione.

Le sanzioni previste

Oltre ai profili di responsabilità in cui può incorrere il soggetto segnalato, è previsto un regime sanzionatorio applicabile nei casi in cui vengano riscontrate violazioni delle disposizioni del Decreto.

In particolare, l’ANAC può infliggere al responsabile delle sanzioni amministrative pecuniarie qualora:

  1. Siano state commesse delle ritorsioni, o qualora si accerti che la segnalazione sia stata ostacolata o che l’obbligo di riservatezza sia stato violato;
  2. Non siano stati istituiti canali di segnalazione, che non siano state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o che l’adozione delle procedure non sia conforme alle disposizioni del decreto.

Risulta dunque necessaria l’attivazione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri per permettere a chi opera con le aziende (ma anche ad azionisti, consulenti o membri del CDA) di poter comunicare condotte illecite di natura amministrativa, contabile, civile o penale (riciclaggio, corruzione, etc.). In caso di mancato adeguamento, si potrà infatti incorrere in sanzioni fino a 50.000 euro.

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